Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell’anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.
Sia i rifugi alpini che quelli escursionistici possono somministrare alimenti e bevande ad alpinisti ed escursionisti presentando apposita scia di somministrazione, accompagnata da notifica sanitaria, previo possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e nel rispetto delle normative urbanistico/edilizie e di destinazione d’uso, di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegli abilità.
Per aprire un rifugio alpino – rifugio escursionistico occorre:
- compilare:
- l’istanza di classificazione (in bollo);
- il modello di classificazione;
- la dichiarazione delle caratteristiche di qualità;
- allegare:
- copia atto costitutivo (se società);
- rilievo planimetrico in scala 1:100 quotato (misure lineari utili al calcolo delle superfici) della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, con chiara identificazione delle camere, evidenziate con numero;
- documentazione fotografica debitamente localizzata nel rilievo planimetrico;
- copia contratto disponibilità locali (affitto, proprietà o altro);
- copia del bozzetto dell’insegna da esporre all’esterno della struttura ricettiva;
- copia del documento di identità.
La documentazione va trasmessa agli uffici territoriali regionali.
Ottenuto il decreto di classificazione occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività al Comune ove è ubicato il rifugio allegando copia del decreto stesso oltre la rimanente documentazione indicata nella modulistica
Per ulteriori informazioni consultare la sezione Strutture ricettive – Altre strutture ricettive – Rifugi alpini ed escursionistici sul sito della Regione Liguria.