mq. 150 per quelli non alimentari ubicati nei centri storici, nei centri storico-commerciali e nelle frazioni con popolazione residente fino a 500 abitanti.
Nei Comuni con popolazione residente tra 501 e 10.000 abitanti e nelle zone diverse da quelle sopra riportate, la superficie massima è di mq. 150 sia per gli alimentari che per i non alimentari.
Nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e nelle zone diverse da quelle sopra riportate, la superficie massima è di mq. 250 sia per gli alimentari che per i non alimentari.
Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale.
Per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e le aree di esposizione se aperte al pubblico.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono.
Non è superficie netta di vendita l’area di esposizione destinata alle merci speciali.
I parcheggi pertinenziali sono necessari ed obbligatori per gli esercizi commerciali che vendono merci speciali qualunque sia la loro dimensione nel caso in cui vengano collocati in edifici di nuova costruzione oppure edifici preesistenti ma privi della corretta destinazione d’uso commerciale per i quali è necessario avviare pratica di cambio di destinazione d’uso urbanistico.