Accesso civico
L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni che il Comune è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente e che risultino omessi dal sito istituzionale. È disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato (FOIA) consente a chiunque, senza necessità di motivazione o di dimostrare un interesse specifico, di accedere a dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. L’accesso è esercitabile nel rispetto dei limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
La disciplina è contenuta nell’art. 5, commi 2 e 3, e nell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e nelle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309/2016.