Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità.
Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda.
Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata.